I DIRITTI ESIGIBILI DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
Nota informativa
La presente nota offre qualche elemento di chiarimento circa la questione dei “diritti esigibili delle persone non autosufficienti”, in particolare a partire dalla accusa rivolta dal CSA, Coordinamento sanità e Assistenza (una rete di associazioni attiva dal 1970), in una serie di articoli pubblicati nella rivista “Prospettive assistenziali” , in cui si sostiene essenzialmente che Caritas italiana non segnalerebbe alle persone non autosufficienti che le prestazioni domiciliari e residenziali sarebbero ricomprese nei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio – sanitaria. Secondo la posizione del CSA, pertanto, i cittadini che hanno bisogno di questo tipo di assistenza, potrebbero beneficiarne senza pagare le cifre elevate che vengono loro solitamente richieste per averla.
Nel merito, si deve osservare che la
questione relativa alla presenza delle citate prestazioni nei Lea, seppure
oggettivamente rilevante, non le configura immediatamente come diritti
esigibili e, purtroppo, non risolve la
questione della loro copertura finanziaria. Infatti, se è corretta
l’affermazione secondo cui l’assistenza territoriale semiresidenziale e
residenziale è stata inserita dalla legge (Dpr 5 marzo 2007) nei Lea, ovvero
nei Livelli essenziali di assistenza; è anche vero che ciò non implica che in concreto il Servizio sanitario nazionale è
tenuto a fornirla gratuitamente e per intero a tutti i cittadini.
L’assistenza domiciliare e nelle strutture residenziali per le persone non autosufficienti si compone di prestazioni di natura diversa fra di loro: talora prevale l’aspetto strettamente sanitario del trattamento medico e terapeutico; talaltra invece la componente riabilitativa è predominante.
Proprio questo sembra essere dunque il criterio adottato dalle Regioni, dagli organi del SSN e dai giudici intervenuti su controversie di questo tipo per decidere se e in che misura i costi della prestazione assistenziale dovessero ricadere sul S.S.N. o sul singolo e la sua famiglia: ovvero il generale orientamento delle Regioni e degli Organi del S.S.N. ritiene che solo la quota di costo riferibile alla prestazione sanitaria debba essere assunta dal S.S.N., mentre il restante costo – riferibile all’assistenza alberghiera e sociale – dovrebbe integralmente ricadere sui ricoverati o loro congiunti e – in caso di incapacità economica – sugli Enti locali, sulla base della dichiarazione ISEE.
Anche i giudici intervenuti sulla materia hanno individuato delle prestazioni – in tale ambito assistenziale - per le quali è prevista una quota di partecipazione a carico del singolo beneficiario, precisando che nei casi di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria a causa della rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria il costo ricade interamente sul S.S.N.
Si deve concludere che le apparenti aporie giurisprudenziali evidenziano solo la complessità dell’applicazione delle norme al tipo e al grado di bisogno sanitario presente nei casi interessati. Non risolvendo quindi nel senso di una totale responsabilità del S.S.N., ma imponendo, potremmo dire, una valutazione del singolo caso.
Non vige, insomma, un unico criterio per la ripartizione dei costi, ma è anzi possibile, e per certi aspetti dovuto, un trattamento differenziato a seconda del grado di bisogno sanitario della persona interessata.
La Caritas, quindi, continuerà ad orientare correttamente le persone bisognose di assistenza domiciliare e residenziale, svolgendo anche un intervento di stimolo affinché, soprattutto a livello delle singole regioni, le normative territoriali possano addivenire ad un sostegno finanziario maggiore di queste situazioni di estrema difficoltà di tante persone non autosufficienti e delle loro famiglie.